Laddove si concretizzino atti condotti da terzi riconducibili al fenomeno della concorrenza sleale, che siano fattori interni o esterni all'azienda oggetto di dette attenzioni, la normativa vigente interviene anche prescindendo sia dall'esistenza di un danno effettivo causato dalla concorrenza sleale sia dal dolo e dalla colpa dell'autore dell'atto.
Articolo 2599 C.C.
Sanzioni. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti (2600).
Articolo 2600 C.C.
Risarcimento del danno. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni (2056). In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
L'imprenditore sul quale ricada l'attività di concorrenza sleale(diretti concorrenti o soggetti diversi il cui interesse comunque è quello di trarne vantaggi economici), si rivolge a strutture professionali al fine dipoter individuare eventuali azioni illecite con l'obiettivo di monitorarle e neutralizzarle laddove le stesse determinino il manifestarsi di effetti in grado di intervenire sui processi di sana concorrenza.
Particolare interesse deve essere rivolto a quegli elementi che fungono da indicatori dinamici all'interno di una realtà produttiva, quali la riduzione di commissioni, scarsa attenzione al marketing, l'assenteismo (distrazione dagli obiettivi prefissati) .
Un'analisi accurata di questi elementi getterà le basi per una attività investigativa, che, supportata dall'utilizzo di tecnologie di ultima generazione, si porrà come obiettivo primario l'accertamento di violazione del know-how (conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa) e/o del know-that(regole e procedure operative) aziendale.