Il reato di spionaggio industriale, meglio reato di "violazione di segreto industriale", è punito a norma di legge, visti gli artt. 621-622-623 del Codice Penale (a querela della persona offesa), gli artt. 2598 comma 3 e 2600 del Cod. Civile, e l’art. 6 bis del Testo delle disposizioni legali in materia di brevetti per invenzioni industriali.
L’attività di contrasto a detto fenomeno è il cosiddetto controspionaggio che viene effettuato da agenzie investigative specializzate nel settore e consiste nel rilevare eventuali operazioni di intelligence, condotte ad opera di terzi, volte a sottrarre informazioni in campo industriale, commerciale e finanziario, in maniera illecita e fraudolenta, a danno delle aziende.
Nello specifico detta attività consiste nel predisporre una serie di misure atte a neutralizzare le cosiddette operazioni di spionaggio in maniera del tutto discreta al fine di poter valutare, assicurata la completezza di elementi, le azioni da intraprendere, quale, non in ultima, quella legale.
Un’analisi delle procedure e regolamenti interni dell’Azienda (gestione del personale – gestione dei dati riservati- tutela di marchi e brevetti), dell’ermeticità strutturale del sito, dei processi di produzione e dei flussi informatici, fornisce utili informazioni all’attività di controspionaggio condotta da personalealtamente qualificato,con l’utilizzo di sofisticate tecnologie.
L’I.F.I.C., del Gruppo Security Service, forte di un’esperienza decennale nel settore, è a disposizione, attraverso i suoi consulenti specializzati, per fornire in maniera puntuale ed esaustiva le riposte di natura tecnico-legaleai quesiti del cliente.